In ogni caso per chi verrà sospeso, e rientra nelle categorie x cui la vaccinazione è stata resa obbligatoria ai sensi dell ultimo dl 172/21, dato che non si tratta di sanzione disciplinare e uno stato non può lasciare morire di fame i suoi cittadini, consiglio di inoltrare domanda x l assegno alimentare che verrà corrisposto per importo pari al 50% dello stipendio. La sospensione come da decreto 172/21 può durare al massimo 6 mesi poi valuterete se vaccinarvi o no.
Per compensare gli effetti negativi della vis disciplinare a carico dei dipendenti pubblici l’art. 82 del DPR n. 3/1957 prevede nel caso di sospensione disciplinare dal servizio, l’erogazione di un assegno alimentare:
Vedi pure art. 500 decreto legislativo 16 aprile n. 297/1994
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