Per coloro che verranno sospesi, e rientrano nelle categorie per cui ai sensi del DL 172/21 la vaccinazione è stata resa obbligatoria, e per i quali non vi è più l'opzione del tampone antigenico ogni 48 ore, non essendo la sospensione in se qualificata come sanzione disciplinare, e partendo dal presupposto che uno stato democratico non può affamare i propri cittadini togliendo loro la dignità di esseri umani e la possibilità di avere i mezzi di sussistenza,(pensiamo specialmente al caso di famiglie monoreddito) consiglio di inoltrare domanda per l'Assegno Alimentare, che sarà corrisposto in misura non superiore al 50% della retribuzione.
Ai sensi del dl 172/21 la sospensione può durare al massimo 6 mesi, oltre tale termine non è dato sapere cosa accadrà, dato che il DL stesso non lo specifica.
Il lavoratore che non si vaccina sarà licenziato? Verrà reintegrato in servizio pur non avendo adempiuto all'obbligo, magari collocato in altra mansione?
vedi Capo I Art. 2 comma 3 ultimo rigo DL DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172
in attesa di futuri chiarimenti da parte del legislatore, vi sono questi 6 mesi di tempo in cui il lavoratore potrà valutare se vaccinarsi o meno essendo garantita la conservazione del posto di lavoro come specificato nel testo del richiamato decreto
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