In ogni caso per chi verrà sospeso, e rientra nelle categorie x cui la vaccinazione è stata resa obbligatoria ai sensi dell ultimo dl 172/21, dato che non si tratta di sanzione disciplinare e uno stato non può lasciare morire di fame i suoi cittadini, consiglio di inoltrare domanda x l assegno alimentare che verrà corrisposto per importo pari al 50% dello stipendio. La sospensione come da decreto 172/21 può durare al massimo 6 mesi poi valuterete se vaccinarvi o no.
LINK UTILI TUTELA VS GREEN PASS E VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
- COSAP - Richiesta ostensione prescrizione medica in esclusiva redatta dalla L'AVV.SSA HOLZEISEN RENATE
- CODACONS DENUNCIA VIROLOGI STAR
- Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie. PDF delle leggi in materia
- Il datore di lavoro può licenziare il dipendente che non si vaccina ?
- Intervento dell'Avv.Campese
- Intervento dell'Avvocato Sandri
- Modulo di Consenso Informato
- GREEN PASS : PROCEDURA DI INFRAZIONE CONTRO IL GOVERNO
- green pass e mascherine
- Responsabilità per somministrazione vaccino anti Covid-19
- https://www.money.it/Lavoro-green-pass-base-rafforzato-obbligo-vaccinale-cosa-cambia-1-aprile
mercoledì 15 dicembre 2021
richiesta assegno alimentare dipendenti sospesi
sabato 4 dicembre 2021
Codice di Norimberga e consenso volontario informato Come va condotta una sperimentazione medica?
il Codice di Norimberga
scaturì dalla sentenza del tribunale militare che il 19 agosto 1947 condannò 23
medici nazisti, 7 dei quali a morte, per gli esperimenti condotti nei campi di
concentramento. Il Codice traccia una linea di divisione tra sperimentazione
lecita e tortura, e su sperimentazioni non regolate, prive di fondamenti etici
Consiste di 10 punti,
che è fondamentale conoscere:
commento alla sentenza 1990 n. 307
commento alla sentenza 1990 n. 307
Con la sentenza 1990 n. 307, la Corte Costituzionale ha stabilito che «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione:
se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;
-se vi sia «la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili»;
-se, nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato.
osservazioni:
Premesso che la sentenza in questione è del 1990 ed appartiene ad un momento storico in cui il Covid non esisteva, tuttavia i principi di diritto in essa affermati, e che sono validi in ogni tempo in uno stato democrtatico, generano molti dubbi sulla legittimità del contenuto di numerosi decreti che si sono succeduti in questa fase di Pandemia. vediamo secondo il parere di chi scrive perchè:
è stato ormai
pubblicamente riconosciuto che essere vaccinati non equivale ad essere
immunizzati, chi si vaccina può contagiare ed essere contagiato, questo
status di positività post vaccino, non contribuendo in alcun modo a ridurre
il numero delle persone positive, non apporta neppure benefici
alla collettività, in quanto è proprio l’elevato numero di
positivi, la leva che spinge il governo a mantenere in piedi uno di
emergenza con forte compressione delle libertà costituzionali.
Il Vaccino Migliora lo stato di salute di chi vi è
assoggettato?
lascio a voi il giudizio, a mio parere ritengo che non lo migliori in
modo così significativo al punto da giustificare che un cittadino si senta
obbligato a vaccinarsi, non per una sua libera scelta, ma solo in conseguenza
delle forti limitazioni cui è assoggettato in virtù dell’assenza del Green
Pass, senza contare poi che per talune categorie professionali ogni possibilità
di autodeterminazione in tal senso è stata praticamente annullata con
l’introduzione dell’obbligo vaccinale (DL 172/21).
Perché a mio avviso il vaccino non migliora in modo rilevante la vita del
singolo?
Perché da quello che ci dice la scienza oggi il vaccino non offre al
vaccinato quel minimo di garanzie che chiunque si sottoponga ad un trattamento
sanitario vorrebbe avere, e infatti ci si vaccina con la
consapevolezza di potersi infettare e contagiare, di potersi ammalare
senza che sia neppure esclusa l’eventualità del ricovero, ci si vaccina con
l’incertezza della durata della effettiva protezione vaccinale,
il governo è arrivato a proporre la somministrazione di 3 dosi in
meno di un anno e già si parla di una quarta, proprio perché è noto che
gli anticorpi si riducono drasticamente con il passare del tempo , ma
considerando che ogni essere umano è diverso dall’ altro, per quanto il
vaccinato può considerarsi effettivamente protetto? 3 mesi? 5 mesi? Quando ci
si sottopone ad un trattamento sanitario non solo si aspira a che la propria
salute ne tragga giovamento, ma ci si augura di conseguire anche una
certa serenità mentale e un benessere psicologico dato dalla convinzione
di aver superato un problema non di essersene creato uno nuovo, ed
effettivamente il vaccinato ha quasi sempre più dubbi che certezze,
così continuerà, e giustamente , ad indossare la mascherina al
chiuso ma anche all’aperto , ad evitare contatti troppo ravvicinati con le
persone, ad effettuare tamponi per verificare la permanenza della sua
condizione di negatività il che ingenera un forte stato di stress
anche in chi pensando di aver fatto il proprio dovere nel suo interesse e
se vogliamo anche nell’interesse degli altri non meriterebbe proprio di
avere.
Senza contare poi che oggi si parla quotidianamente anche di effetti
collaterali pesanti talvolta mortali talvolta invalidanti.
L’unica rassicurazione che si pretende debba bastare al cittadino è la
pubblicazione di dati statistici , peraltro ormai divenuti
discutibilissimi anche essi, che dovrebbero far propendere l’ago della bilancia
del rapporto costi benefici dalla parte della vaccinazione ma di fatto nessuno
sa concretamente in quale percentuale si troverà successivamente alla
vaccinazione stessa che per altro dovrà essere ripetuta in un arco
temporale relativamente breve, a fronte di una patologia , il Covid, che non è
necessariamente mortale, ma da cui , oggi si sa anche questo, ci si
potrebbe pure non contagiare, si può guarire senza l’automatica necessità di
ricorrere ad un ricovero ospedaliero e che in moltissimi casi può lasciare
addirittura asintomatici.
Alla luce di tutto questo, ed anche del fatto che normativamente neppure è
prevista la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato
sottoposto al trattamento obbligatorio nell’ipotesi di danno ulteriore alla
salute, ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da
vaccinazione profilattica, forse la strada più giusta sarebbe quella
di lasciare ad ogni cittadino la facoltà della libera autodeterminazione,
scevra da ogni forma di imposizione diretta e non.
venerdì 3 dicembre 2021
INFO SU RICHIESTA ASSEGNO ALIMENTARE PER I LAVORATORI SOGGETTI ALL'OBBLIGO VACCINALE AI SENSI DEL DL 172/21
Per coloro che verranno sospesi, e rientrano nelle categorie per cui ai sensi del DL 172/21 la vaccinazione è stata resa obbligatoria, e per i quali non vi è più l'opzione del tampone antigenico ogni 48 ore, non essendo la sospensione in se qualificata come sanzione disciplinare, e partendo dal presupposto che uno stato democratico non può affamare i propri cittadini togliendo loro la dignità di esseri umani e la possibilità di avere i mezzi di sussistenza,(pensiamo specialmente al caso di famiglie monoreddito) consiglio di inoltrare domanda per l'Assegno Alimentare, che sarà corrisposto in misura non superiore al 50% della retribuzione.
Ai sensi del dl 172/21 la sospensione può durare al massimo 6 mesi, oltre tale termine non è dato sapere cosa accadrà, dato che il DL stesso non lo specifica.
Il lavoratore che non si vaccina sarà licenziato? Verrà reintegrato in servizio pur non avendo adempiuto all'obbligo, magari collocato in altra mansione?
vedi Capo I Art. 2 comma 3 ultimo rigo DL DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172
in attesa di futuri chiarimenti da parte del legislatore, vi sono questi 6 mesi di tempo in cui il lavoratore potrà valutare se vaccinarsi o meno essendo garantita la conservazione del posto di lavoro come specificato nel testo del richiamato decreto

