mercoledì 15 dicembre 2021

richiesta assegno alimentare dipendenti sospesi

 In ogni caso per chi verrà sospeso, e rientra nelle categorie x cui la vaccinazione è stata resa obbligatoria ai sensi dell ultimo dl 172/21, dato che non si tratta di sanzione disciplinare e uno stato non può lasciare morire di fame i suoi cittadini, consiglio di inoltrare domanda x l assegno alimentare che verrà corrisposto per importo pari al 50% dello stipendio. La sospensione come da decreto 172/21 può durare al massimo 6 mesi poi valuterete se vaccinarvi o no.

Per compensare gli effetti negativi della vis disciplinare a carico dei dipendenti pubblici l’art. 82 del DPR n. 3/1957 prevede nel caso di sospensione disciplinare dal servizio, l’erogazione di un assegno alimentare:
Vedi pure art. 500 decreto legislativo 16 aprile n. 297/1994

sabato 4 dicembre 2021

Codice di Norimberga e consenso volontario informato Come va condotta una sperimentazione medica?

 

 il  Codice di Norimberga  scaturì dalla sentenza del tribunale militare che il 19 agosto 1947 condannò 23 medici nazisti, 7 dei quali a morte, per gli esperimenti condotti nei campi di concentramento. Il Codice traccia una linea di divisione tra sperimentazione lecita e tortura, e su sperimentazioni non regolate, prive di fondamenti etici

Consiste di 10 punti, che è fondamentale conoscere:



commento alla sentenza 1990 n. 307

 commento alla sentenza 1990 n. 307

Con la sentenza 1990 n. 307, la Corte Costituzionale ha stabilito che «la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione:


se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;

-se vi sia «la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili»;

-se, nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato.


osservazioni:

Premesso che la sentenza in questione è del 1990 ed appartiene ad un momento storico in cui il Covid non esisteva, tuttavia i principi di diritto in essa affermati, e che sono validi in ogni tempo in uno stato democrtatico, generano molti dubbi sulla legittimità del contenuto di numerosi decreti che si sono succeduti in questa fase di Pandemia. vediamo secondo il parere di chi scrive perchè:

 

 

è stato ormai pubblicamente riconosciuto che essere  vaccinati non equivale ad essere immunizzati, chi si vaccina può contagiare ed essere contagiato,  questo status di positività post vaccino, non contribuendo in alcun modo a ridurre  il numero delle persone positive, non apporta neppure benefici  alla collettività, in quanto è proprio l’elevato  numero di positivi, la leva che spinge il  governo  a mantenere in piedi uno di emergenza con forte compressione delle libertà costituzionali.
Il Vaccino Migliora lo stato di salute di chi vi è assoggettato?  
lascio a voi il giudizio, a mio parere ritengo che non lo migliori  in modo così significativo al punto da giustificare che un cittadino si senta obbligato a vaccinarsi, non per una sua libera scelta, ma solo in conseguenza delle forti limitazioni cui è assoggettato in virtù dell’assenza del Green Pass, senza contare poi che per talune categorie professionali ogni possibilità di autodeterminazione in tal senso è stata praticamente annullata con l’introduzione dell’obbligo vaccinale (DL 172/21).
Perché a mio avviso il vaccino non migliora in modo rilevante la vita del singolo?
Perché da quello che ci dice la scienza oggi il vaccino non offre al vaccinato quel minimo di garanzie che chiunque si sottoponga ad un trattamento sanitario vorrebbe avere, e infatti  ci si vaccina con la consapevolezza  di potersi infettare e contagiare, di potersi ammalare senza che sia neppure esclusa l’eventualità del ricovero, ci si vaccina con l’incertezza  della durata della effettiva  protezione vaccinale,  il governo è arrivato a proporre la somministrazione di 3  dosi in meno di un anno e già si parla  di una quarta, proprio perché è noto che gli anticorpi si riducono drasticamente con il passare del tempo , ma considerando che ogni essere umano è diverso dall’ altro, per quanto il vaccinato può considerarsi effettivamente protetto? 3 mesi? 5 mesi? Quando ci si sottopone ad un trattamento sanitario non solo si aspira a che la propria salute ne tragga giovamento, ma ci si augura di conseguire  anche una certa  serenità mentale e un benessere psicologico dato dalla convinzione di aver superato un problema non di essersene creato uno nuovo, ed effettivamente il vaccinato ha quasi sempre più dubbi che   certezze,  così  continuerà, e giustamente , ad indossare la mascherina al chiuso ma anche all’aperto , ad evitare contatti troppo ravvicinati con le persone, ad effettuare tamponi per verificare la permanenza della sua condizione di negatività il che ingenera  un forte stato di stress  anche in chi pensando di aver fatto il proprio dovere nel suo interesse e se vogliamo anche nell’interesse degli altri non meriterebbe  proprio di avere.
Senza contare poi che oggi si parla quotidianamente anche di effetti collaterali pesanti talvolta mortali talvolta invalidanti.
L’unica rassicurazione che si pretende debba bastare al cittadino è la pubblicazione di dati statistici , peraltro  ormai divenuti discutibilissimi anche essi, che dovrebbero far propendere l’ago della bilancia del rapporto costi benefici dalla parte della vaccinazione ma di fatto nessuno sa  concretamente in quale percentuale si troverà successivamente alla vaccinazione stessa che per altro dovrà essere ripetuta  in un arco temporale relativamente breve, a fronte di una patologia , il Covid, che non è necessariamente mortale, ma da cui ,  oggi si sa anche questo, ci si potrebbe pure non contagiare, si può guarire senza l’automatica necessità di ricorrere ad un ricovero ospedaliero e che in moltissimi casi può lasciare addirittura asintomatici.
Alla luce di tutto questo, ed anche del fatto che normativamente neppure è prevista la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato sottoposto al trattamento obbligatorio nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute, ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica, forse la strada più giusta sarebbe quella di lasciare ad ogni cittadino la facoltà della libera autodeterminazione, scevra da ogni forma di imposizione diretta e non.

 

venerdì 3 dicembre 2021

INFO SU RICHIESTA ASSEGNO ALIMENTARE PER I LAVORATORI SOGGETTI ALL'OBBLIGO VACCINALE AI SENSI DEL DL 172/21

Per coloro che verranno  sospesi, e rientrano nelle categorie per cui ai sensi del DL 172/21 la vaccinazione è stata resa obbligatoria, e per i quali non vi è più l'opzione del tampone antigenico ogni 48 ore, non essendo la sospensione in se qualificata come sanzione disciplinare, e partendo dal presupposto che uno stato democratico non può affamare i propri cittadini togliendo loro la dignità di esseri umani e la possibilità di avere i mezzi di sussistenza,(pensiamo specialmente al caso di famiglie monoreddito) consiglio di inoltrare domanda per l'Assegno Alimentare, che sarà corrisposto in misura non superiore al 50% della retribuzione. 

Ai sensi del dl 172/21 la sospensione può durare al massimo 6 mesi, oltre tale termine non è dato sapere cosa accadrà, dato che il DL stesso non lo specifica.

 Il lavoratore che non si vaccina sarà licenziato? Verrà reintegrato in servizio pur non avendo adempiuto all'obbligo, magari collocato in altra mansione?

vedi Capo I Art. 2 comma 3 ultimo rigo DL DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 



in attesa di futuri chiarimenti da parte del legislatore,  vi sono questi 6 mesi di tempo in cui il lavoratore potrà valutare se vaccinarsi o meno essendo garantita la conservazione del posto di lavoro come specificato nel testo del richiamato decreto



ed in ogni caso nel momento in cui il lavoratore deciderà di adempiere all'obbligo vaccinale la sospensione si interromperà per la sua reintegrazione nel posto di lavoro, senza conseguenze disciplinari